La scuola al tempo del Covid tra DAD, DDI e tutela della privacy

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La necessità di gestire l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19  ha modificato radicalmente lo scenario della scuola italiana. 

Siamo passati da una didattica tradizionale che si svolgeva in un luogo protetto e ben definito qual è l’aula, ad un insegnamento impartito senza la relazione diretta docente-discente, in aule virtuali che superano i confini spazio-temporali e necessitano l’abbandono delle metodologie tradizionali per fare ricorso alla cosiddette nuove tecnologie.

C’è da dire che il MIUR, già dal 2007,  aveva iniziato a sostenere ed incoraggiare progetti volti ad integrare la didattica “tradizionale” con l’utilizzo delle nuove tecnologie, promuovendo l’innovazione tecnologica della Scuola con interventi che hanno reso possibile l’acquisto di strumentazioni (PC, Lim, realizzazione di ambienti di apprendimento innovativo…) che hanno portato il digitale in classe.1

Qualche anno dopo, il Piano Nazionale Scuola Digitale, che è un pilastro della Legge 107/2015 (la cosiddetta “Buona Scuola”)2 ha previsto lo stanziamento di diversi fondi atti proprio a favorire l’innovazione tecnologica nelle Scuole, consentendo un balzo in avanti senza perdere di vista l’obiettivo principale del sistema educativo, ovvero quello di realizzare “lo sviluppo armonico e integrale della persona”. 3

L’emergenza epidemiologica generata dal COVID-19, con la conseguente sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nel corso del 2020, ha sicuramente dato una violenta accelerata all’attivazione pratica di queste innovazioni, in tutte le istituzioni scolastiche e non solo in quelle “pioniere” che già da tempo avevano messo in pratica un modello didattico blended, rendendo necessario sostituire la tradizionale didattica in presenza con la famigerata didattica a distanza.

Ma cosa si intende per Didattica a distanza?

La didattica a distanza (DAD) è definita dalla Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 del MIUR: 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali”. 4

Da questa definizione emerge chiaramente che la didattica a distanza non è semplicemente il “fare lezione al computer”, ma presuppone la realizzazione di un ambiente di apprendimento, seppur virtuale, in cui permanga la relazione tra docente e alunno.

 

La tutela dei dati personali nella didattica a distanza

Cambiando lo scenario in cui questo ambiente di apprendimento si realizza, si pongono all’attenzione questioni riguardanti la liceità e lamcorrettezza del trattamento dei dati personali. Il Garante della Privacy è intervenuto tempestivamente nel chiarire queste questioni emanando il Provvedimento del 26.03.2020 “Didattica a distanza: prime indicazioni”. 5 Il documento si sviluppa essenzialmente in cinque punti fondamentali:

  1. Base giuridica del trattamento dei dati personali. Non è necessario individuare una nuova base giuridica rispetto alla tradizionale didattica in presenza, in quanto la scuola continua a fare quello che aveva sempre fatto finora, avvalendosi però di strumenti diversi, quindi il trattamento è riconducibile alle finalità istituzionali della scuola. Ne deriva che non è richiesto alcun consenso preventivo agli studenti e alle famiglie per l’utilizzo di queste nuove tecnologie;
  2. Privacy by design e by default: scelta e configurazione degli strumenti da utilizzare. La scuola per utilizzare queste nuove tecnologie nella didattica, non può fare leva su mezzi propri, ma deve utilizzare strumenti che veicolano la didattica e che richiedono una raccolta e una trasmissione dei dati. La scelta e la configurazione degli strumenti da utilizzare deve tener conto già in fase di progettazione i problemi che potrebbero verificarsi e prevenire i rischi, in modo da tutelare gli utenti;
  3. l ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme. Ogni volta che si fa uso di una delle diverse piattaforme per la didattica on line, moltissimi dati dei fruitori di questi strumenti vengono raccolti e trasmessi. Si potrebbe correre il rischio di costituire un possibile target di consumatori collegando questi dati a soggetti che forniscono servizi pubblicitari e di marketing. Per questo motivo è indispensabile individuare come responsabile del trattamento dati un soggetto che non può essere l’insegnante o la scuola, ma deve necessariamente essere  il fornitore delle piattaforme che si utilizzano. Solo in questo modo si potranno avere adeguate garanzie sul piano della protezione dei dati;
  4. Limitazione delle finalità del trattamento. I dati trattati per conto della scuola devono essere utilizzati solo per la didattica a distanza e al termine del progetto dovranno essere cancellati dalla piattaforma. La scuola è chiamata a vigilare su questo.
  5. Liceità, correttezza e trasparenza del trattamento La scuola deve assicurare la trasparenza del trattamento fornendo agli interessati apposita informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13 GDPR).

 

Un modello di Governance Privacy

Alla luce delle indicazioni di questo Provvedimento ogni scuola deve costruire un proprio modello di governance della privacy da applicare alla Didattica a Distanza che sia pienamente conforme al Regolamento.

Infatti sono proprio le scuole, in quanto titolari del trattamento, a scegliere e regolamentare i modelli e gli strumenti che ritiene più efficaci per l’attuazione della Didattica a distanza .

Il titolare del trattamento sarà il Dirigente Scolastico ovvero la persona che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

Accanto alla figura del titolare del trattamento si pone la figura del Data Protection Officer (DPO), ovvero il Responsabile della protezione dei dati (RPD). Può essere un soggetto interno o esterno alla scuola ed è colui che assicura l’applicazione del quadro normativo vigente nel trattamento dei dati. Svolge attività di sensibilizzazione e formazione all’interno dell’istituzione scolastica sui temi della privacy e del trattamento dati.

Segue poi la figura dei cosiddetti Presidi Privacy (animatore digitale e componenti del team per l’innovazione) che forniscono garanzie in materia di protezione dei dati personali in quanto utilizzano la loro esperienza e le loro conoscenze per mettere in pratica misure di sicurezza mirate ad evitare rischi sul titolare del trattamento.

Ci sono poi le Persone autorizzate al trattamento (docenti) ovvero tutti coloro che effettuano operazioni  sui dati personali, sotto l’autorità e seguendo le indicazioni fornite dal titolare del trattamento.

Infine c’è il Responsabile esterno al trattamento che è il soggetto terzo, fornitore della piattaforma per la didattica on line, ovvero colui che tratta dati personali per conto del titolare, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative  per la protezione dei dati.

Compiti del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento deve scegliere gli strumenti per realizzare la didattica digitale, tenendo conto del fatto che questi strumenti devono avere garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali. Questo vuol dire che la scelta deve ricadere su piattaforme che hanno servizi strettamente necessari alla didattica, minimizzando i dati personali da trattare (Principio by design e by default) 6 evitando sistemi di registrazione come social login o forme di geolocalizzazione, che aumentano il rischio del titolare del trattamento. 

La valutazione dell’impatto privacy, invece, si rende necessaria solo qualora vengano utilizzate nuove soluzione tecnologiche particolarmente invasive.

Il titolare del trattamento ha inoltre il dovere di predisporre l’informativa al trattamento dei dati personali e di sensibilizzare tutti i fruitori degli strumenti per la didattica digitale ad un uso consapevole degli strumenti tecnologici. Deve vigilare sull’attività svolta dal Responsabile del trattamento nonché sul corretto utilizzo degli strumenti tecnologici nel contesto lavorativo e gestire eventuali situazioni in cui si verificasse una violazione della privacy (Data Breach).

Dalla DAD alla DDI

Ad oggi, terminata la fase acuta dell’emergenza pandemica, che aveva reso necessario l’adozione di misure restrittive su tutto il territorio nazionale, la DAD è stata sostituita dalla DDI (Didattica Digitale Integrata), ovvero una forma di integrazione della didattica in presenza, erogata nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado, solo nel caso dovessero intervenire situazioni legate alla positività al Covid, invece, nella Scuola Secondaria di Secondo grado, come modalità integrata della didattica in presenza.

La DAD, svolta totalmente in modalità virtuale, costituisce una componente della DDI e non la esaurisce completamente. Di fronte all’eccezionalità di un evento come la pandemia da Covid-19, la DAD è stato lo strumento emergenziale che ha permesso alla scuola italiana di continuare a svolgere la sua funzione, nonostante le restrizioni imposte dal lock down.  In un primissimo momento, in cui le linee teoriche di questa nuova modalità di fare scuola non erano ancora ben definite, ogni istituzione scolastica ha cercato di organizzarsi al meglio, affidandosi allo spirito di iniziativa dei Dirigenti Scolastici e dei singoli docenti, laddove le linee guida nazionali non erano abbastanza chiare ed esaustive.  

Nel corso dell’estate del 2020, il MIUR ha elaborato e inviato alle scuole un documento contenente le “indicazioni operative affinché ciascun Istituto scolastico possa dotarsi, capitalizzando l’esperienza maturata durante i mesi di chiusura, di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata7, coniando il nuovo acrostico di DDI. Possiamo dunque affermare che la DDI diventa la risposta non più immediata, ma ragionata e strutturata, all’eventualità che possano verificarsi in futuro, nuove situazioni che non rendano possibile fare scuola in presenza a causa delle condizioni pandemiche. In questo documento denominato “Linee guida per la Didattica digitale integrata” viene fornito un quadro normativo di riferimento ben definito, che ribadisce come la “progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza“. 8

Tutte le scuole di ogni ordine e grado, a partire dal mese di settembre 2020, hanno, dunque, integrato il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) alla luce di queste linee guida, elaborando il proprio Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, nel quale la DDI viene strutturata attraverso attività sincrone, ovvero svolte in tempo reale,  e attività asincrone, “per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 9

Non poteva mancare, in questo riordino e ridefinizione delle  linee generali della DDI, una particolare sottolineatura alla questione del trattamento dei dati personali. 

Il MIUR, in collaborazione con l’Autorità Garante della Privacy con la nota prot. 11600 del 3 settembre 2020, ha redatto un nuovo documento in cui sono fornite le indicazioni generali riguardo la protezione dei dati nella DDI. Quest’ultimo documento, predisposto da un gruppo di lavoro congiunto Ministero dell’istruzione-Ufficio del Garante, amplia e chiarisce le prime indicazioni che erano state formulate con il Provvedimento 64 del 26.03.2020 di cui si è parlato in precedenza, applicandole al nuovo strumento della didattica digitale integrata.

In questo nuovo documento vengono dettagliate le “Misure tecniche organizzative legate alla sicurezza10 ribadendo la neccessità che il Dirigente scolastico in collaborazione con il RPD, si assicurino che i dati personali vengano protetti dall’uso improprio, dalla perdita e da danni accidentali esemplificando alcune misure da adottare:

  • adozione di adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica degli utenti e utilizzo di robusti processi di assegnazione agli di credenziali o dispositivi di autenticazione ovvero utilizzare sistemi che permettano un processo di accesso alle piattaforme attraverso la combinazione di credenziali sicure e password efficaci, in quanto queste costituiscono la chiave che permette l’accesso ai propri dati personali. E’ altresì opportuno ricordare agli utenti di utilizzare password complesse, difficili da decifrare da conservare con cura proprio per evitare intrusioni nei propri profili;
  • definizione di differenti profili di autorizzazione da attribuire ai soggetti autorizzati in modo da garantire un accesso selettivo ai dati creando profili diversificati a seconda della tipologia di utente (docenti, genitori, studenti)  in modo da escludere l’eventualità che, ad esempio, gli studenti possano, con il loro profilo, accedere ai dati dei docenti. A tal proposito è importante che ogni categoria di utenti abbia accesso solo a quelle applicazioni strettamente necessarie alla didattica, limitando l’accesso a funzionalità non necessarie allo scopo;
  • definizione di password policy adeguate  stabilendo regole di generazione complesse delle password che dovranno rispettare determinate caratteristiche (lunghezza, inserimento di caratteri speciali…) e che richiedano un aggiornamento periodico delle stesse;
  • formazione e sensibilizzazione degli utenti che devono essere consapevoli delle responsabilità che derivano da un uso improprio delle piattaforme e dei rischi relativi alla gestione superficiale delle credenziali di accesso che non possono essere condivise e devono essere custodite con cura.Un altro compito essenziale che il dirigente scolastico, sentito il RPD, dovrà assolvere è quello  di richiedere al fornitore dei servizi garanzie circa l’impossibilità di  trasferire i dati fuori  dall’Unione Europea o di monitorare le attività degli utenti. A tal fine si rende necessario  nominare tale soggetto come responsabile del trattamento con contratto o altro atto giuridico (art. 28 del Regolamento), precisando obblighi specifici.

Un’attenzione particolare viene infine data all’utilizzo delle webcam che “deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali. Nel contesto della didattica digitale, l’utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce la modalità più immediata attraverso la quale il docente può verificare se l’alunno segue la lezione, ma spetta in ogni caso alle istituzioni scolastiche stabilire le modalità di trattamento dei dati personali e in che modo regolamentare l’utilizzo della webcam da parte degli studenti che dovrà avvenire esclusivamente, come sopra precisato, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte”.11 Le video-lezioni in quanto tali prevedono un transito di immagini, spesso di minori, che necessitano di particolare tutela.  I fruitori di queste piattaforme devono essere opportunamente informati sui rischi che incorrono diffondendo queste immagini o anche altro materiale di proprietà intellettuale degli utenti (ad esempio elaborati prodotti dagli studenti e che riportano dati personali, oppure registrazioni audio, non autorizzate, di lezioni tenute dal docente) al di fuori delle attività strettamente didattiche, rischi che potrebbero comportare responsabilità sia civili che penali. Ricordiamo che nel 2017 è stato introdotto nel codice penale il reato di “Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente” che punisce “chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni […] svolte in sua presenza o con la sua partecipazione” (art. 617 septies CP).

Infine per quanto riguarda la valutazione d’impatto (DPIA) pur permanendone l’obbligatorietà solo nel caso di “ricorso a piattaforme di gestione della didattica che offrono funzioni più avanzate e complesse che la scuola decida di utilizzare e che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche”12 si consiglia di verificare nuovamente, al di là delle scelte effettuate nell’anno scolastico precedente, la necessità di effettuarla.13

Conclusione

I percorsi avviati attraverso la DAD e la DDI, hanno aperto la strada a nuovi orizzonti che la scuola italiana è chiamata a  percorrere, aprendo scenari di didattica mista che possono rispondere alle esigenze di apprendimento di ogni singolo alunno, in modo da sviluppare una forma di apprendimento individualizzato. Questo punto di forza potrebbe, però, trasformarsi in una criticità laddove questi  percorsi non fossero gestiti anche sotto l’aspetto del trattamento dei dati personali. Nella scuola digitale la nostra vita passa attraverso gli schermi e le piattaforme che raccolgono immagini, dati, informazioni e non può essere ammessa l’eventualità di una violazione alla riservatezza della propria vita.  Ci rassicura, in tal senso, l’attenzione  che il Garante pone nell’emanazione di norme che regolano l’attività di didattica a distanza e la ricezione delle stesse da parte delle istituzioni scolastiche. Infatti, nonostante DAD e DDI, siano termini diventati famosi ai più, in riferimento alla pandemia, le potenzialità di questi strumenti erano già note da  tempo e di sicuro il loro utilizzo non si arresterà con la fine dell’emergenza sanitaria. 

Già dal 2006 la scuola italiana aveva iniziato ad orientare  le proprie azioni alla realizzazione delle Competenze Chiave Europee, ovvero quelle competenze “di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione“. 14. La competenza digitale è una di queste.

Nelle “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari“, in riferimento alla competenza digitale, leggiamo: “Solo in minima parte (la competenza digitale) è alimentata dalle conoscenze e dalle abilità tecniche, che pure bisogna insegnare. I nostri ragazzi, anche se definiti nativi digitali, spesso non sanno usare le macchine, utilizzare i software fondamentali, fogli di calcolo, elaboratori di testo, navigare in rete per cercare informazioni in modo consapevole. Sono tutte abilità che vanno insegnate. Tuttavia, come suggeriscono anche i documenti europei sulla educazione digitale, le abilità tecniche non bastano. La maggior parte della competenza è costituita dal sapere, cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete e nella responsabilità nell’uso dei mezzi, per non nuocere a sé stessi e agli altri“. 15.

Al di là dell’acquisizione della mera competenza digitale, un modello educativo misto che utilizza risorse digitali a supporto e completamento della didattica tradizionale, appare estremamente efficace per la realizzazione di un insegnamento calibrato sulle esigenze dello studente, promuovendo e facilitando l’approfondimento anche interdisciplinare e consentendo la realizzazione di attività di recupero e potenziamento personalizzate. 16

La DDI consentendo all’insegnante, la possibilità di spaziare tra le attività in presenza e le attività multimediali, si rivela uno strumento particolarmente efficace, quando opportunamente applicata, agli alunni con disabilità. Le risorse digitali permettono infatti, a partire dai punti di forza che questi alunni presentano, il potenziamento dei punti deboli, attraverso azioni mirate. Si pensi ad esempio ai software per la letto-scrittura, che permettono agli alunni dislessici la lettura e la comprensione di testi che altrimenti risulterebbe difficoltosa, oppure all’utilizzo del Pc e degli strumenti per l’autocorrezione da parte degli studenti che presentino problemi di disortografia.

Alla luce di quanto detto, l’utilizzo del digitale nella scuola, nel rispetto delle specificità di ognuno e con tutte le garanzie che il sistema della tutela dei dati offre, potrebbe veramente dare alla scuola italiana una svolta verso una innovazione metodologica capace di “sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi
e assicurare a tutti le opportunità di sviluppare le competenze chiave17, nell’ottica “dello sviluppo di competenze per la cittadinanza attiva e la sostenibilità“. 18

Catia Di Mario

 

Sitografia

Samuele Calzone, Claudia Chellini, Competenze digitali e fabbisogni formativi dei docenti, marzo 2016, https://www.miur.gov.it/documents/20182/6080206/rapporto_indire_Competenze_digitali_Rapporto_DOCENTI.pdf/57d66dff-947d-4587-9c45-356c53c6562d?version=1.0

Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,n. 89 http://www.indicazioninazionali.it/2018/08/26/indicazioni-2012/ (ultima consultazione 24 gennaio 2022)

Piano Nazionale Scuola Digitale, https://www.miur.gov.it/scuola-digitale (ultima consultazione 24 gennaio 2022)

Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 (Versione 1.0),  https://www.miur.gov.it/ricerca-tag/-/asset_publisher/oHKi7zkjcLkW/document/id/2598016 (ultima consultazione 20 gennaio 2022)

Didattica a distanza e tutela della privacy, webinar del 5 maggio 2020, https://www.indire.it/2020/05/20/didattica-a-distanza-e-tutela-della-privacy-tutte-le-risposte-alle-domande-poste-durante-il-webinar/

Provvedimento del 26 marzo 2020 – “Didattica a distanza: prime indicazioni”,  https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784 (ultima consultazione 24 gennaio 2022)

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela-della-privacy-Indicazioni-generali.pdf (ultima consultazione 24 gennaio 2022)

https://www.garanteprivacy.it/home/attivita-e-documenti (ultima consultazione 5 gennaio 2022)

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html (ultima consultazione 25 gennaio 2022)

Regolamento Ue 2016/679 Aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 127 del 23 maggio 2018, https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6264597(ultima consultazione 05 gennaio 2022)

Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generalihttps://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela-della-privacy-Indicazioni-generali.pdf (ultima consultazione 27 gennaio 2022)

Infografica DPIAhttps://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela-della-privacy-Indicazioni-generali.pdf (ultima consultazione 27 gennaio 2022)

Linee guida per la Didattica Digitale integrata, https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f (ultima consultazione 31 gennaio 2022)

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente” , https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF  (ultima consultazione 31 gennaio 2022)

Indicazioni Nazionali nuovi scenari, https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/ (ultima consultazione 31 gennaio 2022)

La Scuola delle Intelligenze multiple: diversificare per valorizzare”, https://www.metaintelligenze.it/la-scuola-delle-intelligenze-multiple-diversificare-per-valorizzare/ (ultima consultazione 31 gennaio 2022)

Raccomandazione del consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01),  (ultima consultazione 31 gennaio 2022)

Note

  1. Per una trattazione esaustiva si veda Samuele Calzone, Claudia Chellini, Competenze digitali e fabbisogni formativi dei docenti, marzo  2016 disponibile al link: https://www.miur.gov.it/documents/20182/6080206/rapporto_indire_Competenze_digitali_Rapporto_DOCENTI.pdf/57d66dff-947d-4587-9c45-356c53c6562d?version=1.0
  2. Piano Nazionale Scuola Digitale,   https://www.miur.gov.it/documents/20182/50615/Piano+nazionale+scuola+digitale.pdf/5b1a7e34-b678-40c5-8d26-e7b646708d70?version=1.1&t=1496170125686 
  3. Indicazioni Nazionali 2012 “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia  e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1 comma 4, del DPR 20 marzo 2009, n.89
  4. https://www.miur.gov.it/ricerca-tag/-/asset_publisher/oHKi7zkjcLkW/document/id/2598016 
  5. https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784 
  6. cfr art 25 GDPR 2018 “Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati”.
  7. https://www.miur.gov.it/-/scuola-pubblicate-le-linee-guida-per-la-didattica-digitale-integrata 
  8. Linee guida per la Didattica Digitale integrata, https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f
  9.  Ibidem 
  10.  Didattica digitale integrata e tutela della privacy – Indicazioni generalihttps://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela-della-privacy-Indicazioni-generali.pdf 
  11. Ibidem
  12. Ibidem
  13. Per un approfondimento sulla valutazione d’impatto si veda l’infografica al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Infografica+-+Valutazione+d+impatto+sulla+protezione+dei+dati++-+DPIA.pdf/13477c9e-1e81-4edc-9fa3-4ccf8e7b0e6d?version=1.4
  14.  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente” , https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF  
  15.  Indicazioni Nazionali nuovi scenari, https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/ 
  16. In questo modello educativo misto trova applicazione la Teoria delle Intelligenze multiple di Gardner che afferma, sostanzialmente, che non esiste un’unica forma di intelligenza, ma ne esistono svariate, indipendenti l’una dall’altra. Questa teoria ci spinge verso la realizzazione di modelli educativi che siano attenti ai bisogni specifici di ciascun alunno e richiede l’utilizzo di strategie e metodi variegati capaci di interagire con canali di apprendimento diversi da quelli tradizionali. Una sfida questa che la didattica digitale raccoglie. Per un primo approccio alla teoria delle Intelligenze multiple di H. Gardner si può consultare l’articolo La Scuola delle Intelligenze multiple: diversificare per valorizzare”, al link https://www.metaintelligenze.it/la-scuola-delle-intelligenze-multiple-diversificare-per-valorizzare/
  17.  Raccomandazione del consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
  18. Indicazioni nazionali e Nuovi scenari, cit.

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